Sistemi Automatici - Normativa
Vorrei con questo articolo porre l'attenzione su quanto prevede attualmente la normativa italiana in merito alle Stazioni Ripetitrici Automatiche non presidiate, in gergo radioamatoriale i cosiddetti ripetitori. Visto l'alto numero di sistemi automatici sul nostro territorio, (quasi 700!) vorrei rendere informato il lettore di come dovrebbe essere un sistema automatico per essere regolarmente autorizzato.
La normativa di riferimento per i radioamatori è il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle Comunicazioni elettroniche - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150, visibile sul sito del Ministero delle Comunicazioni ora chiamato Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni.
In particolare gli articoli d'interesse per i radioamatori sono una decina, ovvero quelli dal 134 al 144 compresi, dove vengono dettate le basi normative. La parte più importante e di nostro interesse inerente i sistemi automatici è comunque l'allegato 26 che assieme ai suddetti articoli ne disciplina in toto tutte le norme. L'allegato 26 ha subito delle modifiche con Decreto del 21 Luglio 2005 - Gazzetta Ufficiale 196 del 24-08-05, dove peraltro si è proceduto all'unificazione delle Patenti di operatore di stazione A e B nella sola A.
Allegato 26 - Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all’articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e consentita l’emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale.
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E. consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessita di presentare nuova dichiarazione.
Conclusioni:
Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate possono essere richieste indifferentemente da soggetti singoli, oppure da associazioni, attenendosi sempre e comunque a quanto previsto dall'allegato H. Il Ministero fornirà al richiedente entro 4 settimane (se la procedura è favorevole) il nominativo della stazione ripetitrice automatica. Il soggetto richiedente del sistema automatico (o nel caso di associazione il soggetto responsabile) è perseguibile a norma di legge in caso di difformità da quanto dichiarato, malfunzionamenti della medesima, disturbi arrecati ad altri servizi, ecc.
Il nominativo attualmente assegnato dal Ministero è composto da un insieme di numeri e lettere del tipo IR2XY, dove I sta per Italia - 2 localizza il sistema automatico nella zona 2 - XY è l'identificazione del sistema automatico che è chiaramente univoco per ogni sistema. Per i ponti in UHF viene inserita la lettera U dopo il numero di zona, pertanto il nominativo è del tipo IR2UXY. Per i sistemi automatici più vecchi le lettere di identificazione possono essere una soltanto, es: IR2A per quelli in VHF, oppure IR2UA per quelli in UHF. L'autorizzazione Ministeriale ha validità 10 anni ed è rilasciata per una specifica scheda tecnica dell'impianto. Qualsiasi variazione del sistema deve essere preventivamente comunicata al Ministero.
Non possono essere autorizzati Sistemi Automatici non Presidiati ubicati presso il proprio domicilio, tantomeno possono esistere Sistemi Automatici non presidiati con nominativo radioamatoriale oppure con nominativo di sezione... questi sono solo escamotage di pura fantasia, così pure sostenere che un sistema è presidiato 24/24h - 365 giorni l'anno e quindi non è un sistema automatico...
Nessun sistema ripetitore in grado di trasmettere in modo automatico la portante radio, è legale se non autorizzato con Nominativo Ministeriale ripetuto ogni 10 minuti.
Si ricorda peraltro che le trasmissioni senza la dovuta autorizzazione sono un reato penale perseguibile a norma di legge...
Art. 195, comma 2 del D.P.R. 156/73 sostituito con art.30 LEGGE 6 Agosto 1990, n°223
"Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)
- Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
- Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
- Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
- Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
- Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
- Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
I sistemi automatici autorizzati devono ripetere ogni 10 minuti il proprio nominativo (nel caso di sistemi analogici), per permettere al ministero un individuazione in caso di controlli o verifiche. Ogni ripetitore, anche se facente parte di una rete interconnessa, deve dare il proprio identificativo in modo univoco. Per quanto riguarda i sistemi digitali (es. D-STAR) il nominativo viene in automatico trasmesso come dato all'utilizzatore del sistema, che lo visualizzerà sul proprio display.
Il sistema deve essere "tempestivamente" disattivato, questo sta ad indicare che sarebbe meglio nel caso di ripetitori ubicati in zone impervie essere dotato di telecontrollo.
E' possibile connettere diverse stazioni ripetitrici (link) anche su bande diverse, chiaramente le frequenze di Link devono essere autorizzate.
Purtroppo la legge non ne parla... ma l'articolo più importante che è stato dimenticato riguarda le interferenze. Lotte tra i vari manutentori si susseguono a causa della poca civiltà di alcuni nell'accendere a caso, fuori da ogni normativa e band plain, dove vi è magari la presenza di altri sistemi automatici già attivi. Certo le frequenze non sono esclusive, ma purtroppo non sono illimitate, pertanto sarebbe buona norma fare un esame di coscenza prima di accendere un impianto e verificare che l'accensione non comporti disturbo a chi è già precedentemente autorizzato su quella frequenza con quel tipo di impianto come da scheda tecnica.
Se poi l'impianto già presente non fosse nemmeno autorizzato... beh allora questa è un'altra storia.
Nascondersi dietro frasi del tipo:
il sistema è autorizzato... per giustificare l'esistenza di un sistema automatico dove ce ne sono già altri, oppure per giustificare shift strani è anch'essa una non giustificazione... Si è tutti ben consci del fatto che il Dipartimento delle Comunicazioni non entra in merito a verifiche preventive di fattibilità tecnica dei vari sistemi. Spetta solo al richiedente di un Sistema Automatico fare le giuste valutazioni prima di accendere un impianto.
così pure:
tanto c'è il sub-tono... spesso chi vuole far finta di non capire la problematica delle interferenze si trincera dietro a frasi del genere, sapendo invece bene che due sistemi automatici con sovrapposizione di bacino di copertura non possono coesistere. L'unico risultato è che accendendo un ripetitore se ne rovinano due!