Unificazione Patenti - D.M. 21/07/2005
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 21 luglio 2005
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della
attività radioamatoriale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attività radioamatoriale»;
Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle
radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati
contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in
recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio
2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce
il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni
radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR
61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle
trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di
apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi
citato;
decreta:
Art. 1. Patente.
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui
allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice
delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.
Art. 2. Esami.
1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli
esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova
scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub
allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta
multipla.
Art. 3. Nominativo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso
delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi
fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di
chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il
cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi
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